I. Requisiti di conformità fiscale, standard per la determinazione delle aliquote e regole di fatturazione conformi per tre tipologie di fatture
(1)Fattura per trasporto nazionale (autotrasporto) (fattura con IVA speciale al 9%)
(2)Fattura per spese di dichiarazione doganale (fattura con IVA speciale al 6%)
(3)Fatture per spese portuali (cantiere/sollevamento/documentazione/THC, ecc.)
Le tariffe portuali non sono universalmente esenti da imposte; dipendono dalla natura del servizio.
| Scenario | Aliquota fiscale | Spiegazione |
|---|---|---|
| Spese portualidirettamente correlato al trasporto internazionale(ad esempio, spese di carico, spese di movimentazione terminale, anelli essenziali nella catena internazionale dei servizi di spedizione merci) | Ha diritto all'esenzione fiscale | Deve soddisfare le condizioni di esenzione previste dal Caishui [2016] n. 36 |
| Spese portuali permerci importateo perservizi portuali generali(ad esempio, spese di magazzinaggio, spese di documentazione, THC, ecc.) | 6% tassabile | Non rientra nell'ambito di applicazione dell'esenzione per le spedizioni internazionali. |
Criterio chiave: Se le spese portuali rientrano nella categoria "gestione del trasporto, carico/scarico, magazzinaggio, ingresso/uscita della nave dal porto, pilotaggio, ormeggio e attività procedurali correlate per il cliente". Se rientrano in tale ambito e soddisfano le condizioni di esenzione, può essere emessa una fattura ordinaria esente da IVA; in caso contrario, deve essere emessa una fattura speciale con IVA al 6%.
(4)Breve verifica in tre passaggi per l'emissione corretta dell'aliquota fiscale
- Solo i servizi di agenzia per la prenotazione di spedizioni internazionali via mare/aereo (da porto nazionale a porto estero) sono autorizzati a emettere fatture ordinarie esenti da imposte nella categoria "Servizi di spedizione internazionale".
- Il trasporto su strada dalla fabbrica al porto nazionale e la relativa dichiarazione doganale sono servizi nazionali tassabili; DEVONO essere soggetti a un'aliquota fiscale e non prevedono alcuna esenzione.
- Occorre distinguere tra le tariffe portuali: quelle direttamente connesse al trasporto internazionale possono essere esentate; i servizi portuali generali sono tassati al 6%.
A partire dal 1° gennaio 2026, in base alla nuova legge sull'IVA, le precedenti categorie "Servizi moderni" e "Servizi essenziali" sono state accorpate nella categoria principale "Produzione e servizi essenziali".
- Autotrasporto: Servizi di trasporto – Servizi di trasporto terrestre = 9%.
- Dichiarazione doganaleServizi di supporto alle imprese – Servizi di sdoganamento = 6% (precedentemente inclusi nei Servizi moderni, ora nei Servizi di produzione e gestione).
- Tasse portualiServizi di supporto logistico – Servizi portuali e di banchina = 6% (precedentemente inclusi nei Servizi moderni, ora nei Servizi di produzione e gestione).
- Solo commissioni di agenzia di prenotazione internazionaleServizi di spedizione internazionale = esenti da imposte.
II. Violazione comune delle PMI: Emissione da parte dello spedizioniere di un'unica fattura per "servizi esenti da imposte" per tutti i servizi – Conseguenze di un controllo fiscale completo
(1)Impatto diretto sui rimborsi delle imposte sulle esportazioni (obiettivo primario dell'audit)
(2)Rischi relativi all'immissione e alla dichiarazione IVA
(3)Rischi relativi alla deduzione dell'imposta sul reddito delle società
Le fatture esenti da imposte non conformi non sono valide ai sensi delle "Misure per la gestione dei buoni di deduzione pre-imposta" e non possono essere utilizzate per la deduzione dell'imposta sul reddito delle società. Le spese corrispondenti devono essere riaggiunte al reddito imponibile, con l'applicazione di sanzioni aggiuntive per l'imposta sul reddito delle società e per il ritardato pagamento. Rettifiche di importo elevato possono comportare un controllo fiscale separato.
(4)Casi gravi – Rischio di fatture fittizie
Mescolare ricavi imponibili con ricavi esenti da IVA al fine di versare un'aliquota IVA inferiore a quella dovuta costituisce evasione fiscale e fatturazione errata. Per importi elevati, il caso viene deferito all'ufficio delle imposte, con sanzioni amministrative per l'impresa, il direttore finanziario e il rappresentante legale; i casi più gravi possono essere deferiti alla magistratura.
III. Chiarimenti ufficiali dell'autorità fiscale (Estratti chiave delle politiche)
IV. Piano d'azione completo per la conformità delle imprese esportatrici (Fasi di preparazione all'audit)
Fase 1: Suddividere i contratti commerciali e concordare in anticipo le regole di fatturazione (prevenzione delle cause profonde)
1. Quando si firmano accordi logistici con fabbriche/clienti esteri,elencare separatamente le spese: trasporto nazionale su strada, dichiarazione doganale, spese portuali, trasporto marittimo/aereo internazionale – ciascuno con prezzo unitario e importo.
2. Includere nel contratto una clausola di fatturazione conforme:
- Trasporto nazionale su strada: il vettore effettivo emette una fattura speciale con IVA al 9% e con tutte le annotazioni relative al trasporto.
- Dichiarazione doganale: il broker autorizzato emette una fattura speciale separata con un'aliquota del 6%.
- Spese portuali: fattura speciale dettagliata al 6% con ripartizione dei costi.
- Solo il segmento delle prenotazioni internazionali può avere fatture ordinarie esenti da imposte.
- Rifiutare esplicitamente le fatture cumulative esenti da imposte.
3. Effettuate i pagamenti separatamente tramite conti aziendali: pagate il trasporto alla società di trasporto, le spese di dichiarazione allo spedizioniere doganale – evitate un unico pagamento che copra spese miste.
Fase 2: Imporre la fatturazione dettagliata ai fornitori a valle
- 1. Aziende di autotrasporto collaborative: verificare l'idoneità al trasporto su strada; richiedere una fattura speciale del 9% con annotazioni complete;non affidarsi a vettori non qualificati.
- 2. Collaborare con spedizionieri doganali: saldare e fatturare separatamente le spese di dichiarazione – fattura speciale del 6%;non deve essere incluso nella fattura esente dello spedizioniere.
- 3. Liquidazioni portuali/cantieristiche: contabilizzare separatamente ogni voce di spesa portuale;determinare se un servizio è esente o tassabile in base alla sua natura.Per i servizi portuali generali, si richiedono fatture speciali con un'aliquota del 6%; per quelli direttamente collegati al trasporto internazionale e che soddisfano i requisiti di esenzione, si accettano fatture ordinarie esenti da imposte.
Fase 3: Verifica finanziaria in tre fasi prima della prenotazione e della richiesta di rimborso
1. Verifica dell'aliquota fiscaleTrasporto su camion = 9%; Dichiarazione doganale = 6%; Spese portuali – valutate in base alla natura; Prenotazioni internazionali – esenzione fiscale consentita.Le aziende di autotrasporto e le società di dichiarazione doganale NON devono MAI accettare fatture esenti da imposte..
2. Verifica del contenuto della fattura:
- Fattura di trasporto: annotazioni con luogo di partenza, destinazione, tipo/targa del veicolo, descrizione della merce.
- Fatture doganali/portuali: descrizione chiara, dettaglio allegato, note con numero di dichiarazione.
3. Corrispondenza di quattro flussi: Gli importi delle fatture, le voci di servizio, il contratto, gli estratti conto bancari e i documenti giustificativi (lettera di vettura del camion, dichiarazione doganale, ricevute portuali) devono corrispondere. Conservare tutti i documenti per10 anni(prolungato da 5 anni a partire dal 1° gennaio 2026).
Fase 4: Correzione delle fatture non conformi esistenti (correzione storica)
- 1. Esamina tutte le fatture precedenti relative a "servizi tutto incluso esenti da imposte"; suddividile in: segmento internazionale (esente), trasporto su strada (tassato al 9%), dichiarazione doganale (tassata al 6%), spese portuali (caso per caso).
- 2. Contattare gli spedizionieri, i vettori e i broker a valle perretro (timbro rosso) delle fatture originali esentie riemettere le fatture speciali con la tariffa corretta.
- 3. Per le fatture esenti già detratte e contabilizzate come spese, stornare i crediti d'imposta e adeguare di conseguenza il reddito imponibile dell'azienda. Modificare le precedenti dichiarazioni IVA e CIT, pagare proattivamente le imposte arretrate e le sanzioni per ritardato pagamento al fine di mitigare le sanzioni di esecuzione.
Fase 5: Archiviazione dei documenti in preparazione agli audit
Per ogni transazione di esportazione, conservare un fascicolo separato contenente: contratto di servizio, lettera di vettura, fattura speciale di trasporto, dichiarazione doganale, fattura speciale per le spese di dichiarazione, dettaglio e fattura delle spese portuali, polizza di carico e ricevute di pagamento bancario. Organizzare separatamente le fatture imponibili ed esenti. Conservare la documentazione per 10 anni, pronta per essere presentata in caso di ispezione da parte dell'autorità fiscale.
V. Riepilogo rapido: esenzione vs. tassabilità in sintesi
| Tipo di tariffa | Aliquota fiscale | Criterio chiave |
|---|---|---|
| Commissione di agenzia per la prenotazione di spedizioni internazionali via mare/aereo | Esonerare(2026.1.1–2027.12.31) | Porto nazionale → porto estero |
| Trasporto su strada dalla fabbrica al porto nazionale | fattura speciale del 9% | Trasporto interno; esenzione severamente vietata |
| costo del servizio di dichiarazione doganale | fattura speciale del 6% | Servizio di agenzia domestica; esenzione severamente vietata |
| Spese portuali (carico, movimentazione terminal, ecc.) | Dipende dal caso | Esente se direttamente correlato al trasporto internazionale; tassabile al 6% se si tratta di servizi portuali generali. |
| Linea rossa di audit | 把拖车、报关打包开一张“免税国际货代服务费”发票 | Violazione più tipica |
VI. Tempistiche politiche importanti
| Articolo di politica | Periodo effettivo | Base giuridica |
|---|---|---|
| Esenzione dal servizio di spedizione internazionale di merci | 1 gennaio 2026 – 31 dicembre 2027 | Comunicato n. 10 del Ministero delle Finanze e SAT [2026] |
| L'aliquota per i piccoli contribuenti è ridotta dal 3% all'1%. | Fino al 31 dicembre 2027 | Comunicato n. 19 [2023] del Ministero delle Finanze e del SAT |
| Periodo di conservazione dei documenti per la richiesta di rimborso all'esportazione | Rettificata a 10 anni a partire dal 1° gennaio 2026 | Annuncio SAT n. 5 [2026] |
Data di pubblicazione: 09-07-2026
